Carta d’identità, via “madre” e “padre”: la Cassazione sceglie “genitore”: ecco svelate le motivazioni della sentenza.
Con una recente sentenza, come riportato da Leggo, la Corte di Cassazione ha stabilito che nella carta d’identità dei minori dovrà comparire la dicitura neutra “genitore“, ritenendo discriminatorie le etichette “madre” e “padre“. La decisione abroga il decreto ministeriale del 2019 ed arriva dopo la recente proposta – criticata da Vittorio Feltri – di dare il cognome dalla madre ai figli.

Carta d’identità, addio a “madre” e “padre”: la sentenza
La Corte di Cassazione, con la sentenza 9216/2025, ha respinto il ricorso del Ministero dell’Interno contro la decisione del Tribunale di Roma del 2019, che autorizzava l’utilizzo della dicitura unica “genitore” sulla carta d’identità elettronica di un minore figlio di due madri, una biologica e una adottiva, legate dalla stepchild adoption. La sentenza sottolinea che l’utilizzo dei termini “madre” e “padre” avrebbe rappresentato un trattamento discriminatorio nei confronti delle famiglie omogenitoriali.
Il decreto del 2019, emesso dal Ministero dell’Interno sotto la guida di Matteo Salvini, consentiva di indicare in modo appropriato solo una delle due madri, imponendo all’altra una classificazione come “padre“, definita dalla Corte “non consona al suo genere“. La Suprema Corte ha considerato questa impostazione lesiva dei diritti del minore, impedendogli di ottenere una carta d’identità valida per l’espatrio.
La condizione di madre adottiva
Il collegio giudicante, aggiunge Leggo, ha affermato che “la disapplicazione del decreto del ministero dell’Interno, del 2019, che non consente altro che l’indicazione dei due genitori come ‘padre’ e ‘madre’ è legittima“. Accogliendo la tesi della Corte d’Appello, la Cassazione ha ribadito che la dicitura “genitore” è la sola corretta per rappresentare la reale situazione familiare del minore.
La Corte ha inoltre richiamato la legge 184 del 1983, secondo cui deve essere riconosciuta per legge la condizione di madre adottiva nei casi previsti, in quanto partner della madre naturale. I giudici sottolineano infine che la coppia omogenitoriale “si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico“.